Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 217 cpv. 3 LEF

3. Acconto pagato da un coobbligato del fallito

1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l’importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito.

2 Il diritto d’insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato.

3 Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull’eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 217 cpv. 3 LEF

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  1. DTF 96 III 3516.05.1970Fallimento dell'avallante. 1. Diritti del creditore dellá cambiale in questo fallimento ( art. 208, 217 LEF ; art. 1022 CO ). Portata dei pagamenti che il creditore della cambiale riceve da altre persone obbligate cambiariamente prima o dopo l'insinuazione e la graduazione del cr