Legge federale sulla pianificazione del territorio · SR 700
Art. 22 cpv. 2 lett. a LPT
Autorizzazione edilizia
1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità.
2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:
- a.
gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione; e
- b.
il fondo è urbanizzato.
3 Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗