Legge federale sulla pianificazione del territorio · SR 700

Art. 22 cpv. 2 lett. a LPT

Autorizzazione edilizia

1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità.

2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:

a.

gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione; e

b.

il fondo è urbanizzato.

3 Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’Art. 22 cpv. 2 lett. a LPT

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  1. DTF 142 I 2608.12.2015Normativa ticinese sull'ubicazione delle antenne per la telefonia mobile; principio della separazione dei poteri e autonomia comunale; restrizioni della libertà d'informazione e della libertà economica ( art. 16 cpv. 3, 27 e 36 Cost. ). La regolamentazione impugnata, emanata dall