Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) · SR 0.211.231.011
Art. 23 Abs. 2 HKsÜ
1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
2. Tuttavia, il riconoscimento potrà essere negato se:
- a.
la misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II;
- b.
la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;
- c.
su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilità genitoriale, la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilità di essere sentita;
- d.
il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto del superiore interesse del minore;
- e.
la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest’ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;
- f.
se la procedura di cui nell’articolo 33 non sia stata rispettata.
stato al 19 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2007 2369