Codice civile svizzero · SR 210

art. 232 cpv. 1 CC

II. Beni propri

1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.

2 Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 232 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

IV. Scioglimento I, Per volontà delle parti

1 Il coniuge superstite può sciogliere in ogni tempo la comunione prorogata.

I figli maggiorenni possono in ogni tempo uscire dalla comunione, individualmente od insieme.

3 Per i figli minorenni lo scioglimento può essere dichiarato dall'autorità tutoria.

1 sentenza relativa all’art. 232 cpv. 1 CC

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  1. 9C_532/201918.11.2019Rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi della LPC · Comunione dei beni · Quota legittima