Codice civile svizzero · SR 210
art. 232 cpv. 1 CC
II. Beni propri
1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.
2 Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 232 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
IV. Scioglimento I, Per volontà delle parti
1 Il coniuge superstite può sciogliere in ogni tempo la comunione prorogata.
I figli maggiorenni possono in ogni tempo uscire dalla comunione, individualmente od insieme.
3 Per i figli minorenni lo scioglimento può essere dichiarato dall'autorità tutoria.