Codice civile svizzero · SR 210

art. 239 cpv. 2 CC

IV. Partecipazione al plusvalore

Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un’altra massa patrimoniale, s’applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 239 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

1. Concetto

1 La comunione di beni può, per convenzione matrimoniale, essere limitata agli acquisti.

2 beni acquisiti durante il matrimonio, salvo che fossero acquistati in sostituzione di beni apportati, costituiscono gli acquisti e sono soggetti al regime della comunione.

3 Gli apporti dei singoli coniugi, compresi i beni che loro pervengono durante il matrimonio, sono soggetti alle norme dell'unione dei beni.

1 sentenza relativa all’art. 239 cpv. 2 CC

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  1. DTF 110 II 32108.03.1984Comunione d'acquisti ( art. 216 e 217 CC ). Il marito può, senza il consenso della moglie, disporre degli acquisti per mantenere la famiglia solo nella misura in cui il mantenimento rimanga nei limiti di ciò che è usuale (consid. 1).