Codice civile svizzero · SR 210
art. 239 cpv. 2 CC
IV. Partecipazione al plusvalore
Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un’altra massa patrimoniale, s’applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 239 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
1. Concetto
1 La comunione di beni può, per convenzione matrimoniale, essere limitata agli acquisti.
2 beni acquisiti durante il matrimonio, salvo che fossero acquistati in sostituzione di beni apportati, costituiscono gli acquisti e sono soggetti al regime della comunione.
3 Gli apporti dei singoli coniugi, compresi i beni che loro pervengono durante il matrimonio, sono soggetti alle norme dell'unione dei beni.