Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42

art. 24 cpv. 1 RFF

4. Pignoramento dietro rogatoria

1 Se il fondo da pignorarsi giace in altro circondario di esecuzione, l’ufficio incaricherà del pignoramento l’ufficiale di quel circondario: se il fondo è situato in più circondari, quello in cui si trova la parte che ha maggior valore (art. 89 LEF), indicandogli l’importo per il quale deve procedere al pignoramento.

2 L’ufficio richiesto eseguirà il pignoramento conformandosi ai disposti degli articoli 89 e 90 della LEF, e 8, 9, 11, 14 e 15 del presente regolamento e invierà all’ufficio requirente il verbale di pignoramento, di cui conserverà una copia, aggiungendovi la prova dell’avvenuta richiesta di annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre. L’ufficio richiedente trascriverà il contenuto del verbale di pignoramento nell’originale del proprio verbale, di cui notificherà copia alle parti (art. 114 LEF) e assegnerà, ove sia necessario, i termini occorrenti.

3 L’amministrazione e la cultura del fondo (art. 16 a 21) spettano esclusivamente all’ufficio richiesto che può essere incaricato anche della distribuzione dei redditi ai creditori a stregua dell’articolo 22.

stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 24 vRFF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 107

B. Pignoramento dietro rogatoria

1 Se il fondo da pignorarsi giace in altro circondario di esecuzione, l'ufficio incaricherà del pignoramento l'ufficiale di quel circondario: se il fondo è situato in più circondari, quello in cui si trova la parte che ha maggior valore (art. 89 della LEF), indicandogli l'importo per il quale deve procedere al pignoramento.

2 L'ufficio richiesto eseguirà il pignoramento conformandosi ai disposti degli art. 89 e 90 della LEF, e 8, 9, 11, 14 e 15 del presente regolamento e invierà all'ufficio requirente il verbale di pignoramento, di cui conserverà una copia, aggiungendovi la prova dell'avvenuta richiesta di annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre. L'ufficio richiedente trascriverà il contenuto del verbale di pignoramento nell'originale del proprio verbale, di cui notificherà copia alle parti (art. 113 della LEF) e assegnerà, ove sia d'uopo, i termini occorrenti.

3 L'amministrazione e la cultura del fondo (art. da 16 a 21) spettano esclusivamente all'ufficio richiesto che può essere incaricato anche della distribuzione dei redditi ai creditori a stregua dell'art. 22.

1 sentenza relativa all’art. 24 cpv. 1 RFF

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  1. 5A_240/201904.09.2019Ricorso in materia civile · Eccesso di pignoramento · Stima dei beni pignorati