Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 242 cpv. 3 LEF
3. Rivendicazione di terzi e della massa
1 L’amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
2 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
3 La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 242 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 L'amministrazione del fallimento decide circa la restituzione delle cose rivendicate da un terzo.
2 Ove ritenga infondata la pretesa del terzo, gli assegna un termine di dieci giorni per promuovere l'azione. Se il terzo non osserva questo termine, decade dal suo diritto.