Codice penale svizzero · SR 311.0

art. 244 cpv. 1 CP

Importazione, acquisto e deposito di monete false

1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 244 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187

Importazione. acquisto e deposito di monete false

Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, carta moneta o biglietti di banca contraffatti od alterati o monete scemate di valore, al fine di metterli in circolazione come genuini, inalterati od intatti, è punito con la detenzione.

2 Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con la reclusione sino a cinque anni.

1 sentenza relativa all’art. 244 cpv. 1 CP

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  1. 6B_1047/201528.04.2016Appropriazione indebita · Appropriazione indebita qualificata · Organo di fatto