Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 248 cpv. 1 CPP
Apposizione di sigilli
1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l’articolo 264, l’autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l’eventuale apposizione dei sigilli l’autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
2 Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l’avente diritto sugli stessi, l’autorità penale offre senza indugio a quest’ultimo l’opportunità di chiedere l’apposizione dei sigilli entro tre giorni.
3 Se l’autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989