Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 250 cpv. 2 CPP

Esecuzione

1 La perquisizione personale comprende il controllo degli indumenti, oggetti, contenitori e veicoli che la persona ha con sé, nonché della superficie del corpo e degli orifizi e cavità corporei visibili esternamente.

2 Le perquisizioni delle parti intime dell’interessato sono compiute da persone dello stesso sesso o da un medico, eccetto che la misura non ammetta ritardi.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 250 cpv. 2 CPP

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  1. 1B_178/202201.11.2022Ispezione corporale · Ammanettamento · Principio della proporzionalità