Legge federale sulla procedura amministrativa · SR 172.021

art. 26 cpv. 1bis PA

I. Principio

1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità che decide o d’una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:

a.

le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;

b.

tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;

c.

le copie delle decisioni notificate.

1bis Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l’autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.

2 L’autorità che decide può riscuotere una tassa per l’esame degli atti d’una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

stato al 1 luglio 2022 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

3 sentenze relative all’art. 26 cpv. 1bis PA

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