Legge federale sulla procedura amministrativa · SR 172.021
art. 26 cpv. 1bis PA
I. Principio
1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità che decide o d’una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
- a.
le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
- b.
tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
- c.
le copie delle decisioni notificate.
1bis Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l’autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.
2 L’autorità che decide può riscuotere una tassa per l’esame degli atti d’una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
stato al 1 luglio 2022 · Nell’atto intero · Fedlex ↗