Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 264 cpv. 1 LEF

D. Ripartizione

1 Appena trascorso il termine del deposito, l’amministrazione del fallimento procede alla ripartizione.

2 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 150.

3 I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 264 cpv. 1 LEF

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  1. DTF 102 III 4905.07.1976Realizzazione di quote di comproprietà nel fallimento.