Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 264 cpv. 1 LEF
D. Ripartizione
1 Appena trascorso il termine del deposito, l’amministrazione del fallimento procede alla ripartizione.
2 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 150.
3 I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗