Codice civile svizzero · SR 210
art. 274 cpv. 2 CC
2. Limiti
1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.
2 Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
3 Se i genitori hanno acconsentito all’adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d’adozione.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 274 vCC (fino al 1977) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
IL Esercizio
1 Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme la potestà.
2 In caso di disaccordo, decide la volontà del padre.
3 In caso di morte di uno dei coniugi, la potestà compete al superstite; in caso di divorzio, al coniuge cui i figli furono affidati.