Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 275 cpv. 2 CPP
Fine della sorveglianza
1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio alla sorveglianza se:
- a.
le condizioni non sono più soddisfatte; o
- b.
l’approvazione o la proroga è rifiutata.
2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a il pubblico ministero comunica la fine della sorveglianza al giudice dei provvedimenti coercitivi.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989