Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 275 cpv. 2 CPP

Fine della sorveglianza

1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio alla sorveglianza se:

a.

le condizioni non sono più soddisfatte; o

b.

l’approvazione o la proroga è rifiutata.

2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a il pubblico ministero comunica la fine della sorveglianza al giudice dei provvedimenti coercitivi.

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1 sentenza relativa all’art. 275 cpv. 2 CPP

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  1. DTF 140 IV 4013.11.2013Art. 272 cpv. 1 in relazione con gli art. 274, 278 e 279 CPP . Impugnabilità successiva di sorveglianze telefoniche segrete da parte dell'interessato (consid. 1.1). Art. 13 e 29 cpv. 2 Cost. ; art. 81 cpv. 1 lett. b LTF ; art. 3 cpv. 2 lett. c, art.