Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 288 lett. b CPP

Identità fittizia e garanzia dell’anonimato

1 La polizia assegna un’identità fittizia all’agente infiltrato.

2 Il pubblico ministero può garantire all’agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone.

3 Se l’agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell’intervento, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 288 lett. b CPP

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  1. 1P.608/199925.09.2000presunzione d'innocenza · In dubio pro reo · Divieto di formalismo eccessivo