Codice civile svizzero · SR 210
art. 295 cpv. 2 CC
J. Azione della donna nubile
1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:
- 1.
delle spese di parto;
- 2.
delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita;
- 3.
delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.
2 In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.
3 Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 295 vCC (fino al 1977) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
I. Rendita del lavoro
Ciò che il figlio guadagna col proprio lavoro spetta ai genitori finchè è in età minore e vive con essi in economia domestica. Se il figlio col consenso dei genitori vive fuori dell'economia domestica, può disporre del guadagno del suo lavoro, riservati i doveri verso i genitori.