Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 298 cpv. 2 CPP
Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica all’imputato che nei suoi confronti è stata svolta un’inchiesta mascherata.
2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:
- a.
le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
- b.
è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
3 Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un’inchiesta mascherata possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989