Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 298 cpv. 2 CPP

Comunicazione

1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica all’imputato che nei suoi confronti è stata svolta un’inchiesta mascherata.

2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:

a.

le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b.

è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

3 Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un’inchiesta mascherata possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 298 cpv. 2 CPP

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  1. DTF 149 I 21829.11.2022Protezione giuridica contro le indagini in incognito preventive (§ 36 septies cpv. 4 e 5 della legge solettese sulla polizia cantonale - KapoG/SO). Il previsto ricorso a posteriori al Tribunale cantonale (consid. 6.3.1) presuppone che la persona interessata venga successivamente