Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 298 cpv. 3 LEF
3. Sulla capacità di disporre del debitore
1 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore.
2 Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.
3 Sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede.
4 Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d’ufficio il fallimento.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 298 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria sotto la vigilanza del commissario ; tuttavia, dopo la pubblicazione della moratoria, non può validamente alienare o ipotecare beni immobili, costituire pegni, prestare fideiussioni, nè disporre dei propri beni a titolo gratuito.
2 Se il debitore compie un atto che sia nullo a' termini del paragrafo precedente, o contravviene alle istruzioni del commissario, questi ne informa l'autorità, la quale, udito il debitore, può revocare la moratoria. Sono applicabili gli art. 307 e 308.