Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20

art. 30 lett. a LPAc

Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione

Il prelievo può essere autorizzato se:

a.

le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte;

b.

insieme agli altri prelievi, dal corso d’acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s, o

c.

destinato all’approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all’anno per l’acqua di sorgente o 100 l/s per l’acqua di falda.

stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905

5 sentenze relative all’art. 30 lett. a LPAc

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