Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20
art. 30 lett. b LPAc
Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione
Il prelievo può essere autorizzato se:
- a.
le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte;
- b.
insieme agli altri prelievi, dal corso d’acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s, o
- c.
destinato all’approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all’anno per l’acqua di sorgente o 100 l/s per l’acqua di falda.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905