Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 301 cpv. 1 CPP
Diritto di denuncia
1 Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale.
1bis Il denunciante può chiedere all’autorità di perseguimento penale una conferma della denuncia presentata oralmente a verbale.
2 Su richiesta, l’autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.
3 Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989