Codice civile svizzero · SR 210
art. 309 cpv. 2 CC
II. Curatela
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 309 vCC (fino al 1977) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
III. Oggetto
1 L'azione di paternità ha per oggetto delle prestazioni pecuniarie alla madre ed al figlio ed inoltre, quando se ne verifichino le condizioni legali, l'attribuzione del figlio con effetti di stato civile.
2 Le prestazioni pecuniarie alla madre possono essere chieste ancorchè il padre abbia riconosciuto il figlio o questo sia nato morto, o sia morto prima della sentenza.
3 Ove il figlio segua lo stato civile del padre, alle norme delle prestazioni pecuniarie subentrano gli obblighi inerenti alla condizione di genitore.