Codice penale svizzero · SR 311.0
art. 315 cpv. 2 aCP
Versioni precedenti · 1
art. 315 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
Corruzione passiva
1 I membri di un'autorità, i funzionari, le persone chiamate a rendere giustizia, gli arbitri, i periti, traduttori od interpreti delegati dall'autorità, i quali per compiere un atto contrario ai loro doveri d'ufficio anticipatamente domandano, accettano o si fanno promettere un dono od altro indebito profitto, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.
2 Se per effetto della corruzione il colpevole ha violato i suoi doveri d'ufficio, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore ad un mese.