Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 317 cpv. 3 LEF

A. Nozione

1 Il concordato con abbandono dell’attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a terzi di tutti o di parte di questi beni.

2 I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall’assemblea che si pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquidatori.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 317 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

1 Se il debitore propone un concordato dopo la dichiarazione del suo fallimento, l'amministrazione lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda adunanza.

2 Sono applicabili per analogia gli art. da 302 a 307, e da 310 a 316, con la differenza che le funzioni del commissario spettano all'amministrazione del fallimento.

3 La decisione sul concordato è comunicata all'amministrazione, la quale, in caso di omologazione, propone al giudice la rivocazione del fallimento.

1 sentenza relativa all’art. 317 cpv. 3 LEF

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  1. DTF 85 III 8620.08.1959Chi può proporre la revoca del fallimento? Art. 195 cp . 1 e 317 cp. 3 LEF.