Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20
art. 32 cpv. 7 LPAc
Deroghe
I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori:
- a.
se la portata Q347 del corso d’acqua è inferiore a 50 l/s, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d’acqua che si trovi a un’altitudine superiore a 1700 m o di un corso d’acqua non piscicolo che si trovi a un’altitudine compresa tra 1500 e 1700 m;
- b.
nel caso di prelievi da acque non piscicole, fino ad un deflusso residuale corrispondente al 35 per cento della portata Q347;
- bbis.
in tratti di corsi d’acqua con un esiguo potenziale ecologico, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo, purché le funzioni naturali del corso d’acqua non siano sensibilmente pregiudicate
- c.
nell’ambito di una pianificazione per la protezione e l’utilizzazione del territorio di una regione limitata e topograficamente coerente, a condizione di una corrispettiva compensazione con provvedimenti adeguati, come la rinuncia ad un altro prelievo d’acqua nella stessa regione. La pianificazione surriferita dev’essere sottoposta al Consiglio federale per approvazione;
- d.
in casi di emergenza, per prelievi limitati nel tempo e destinati in particolare all’approvvigionamento con acqua potabile, allo spegnimento di incendi o all’irrigazione agricola.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905