Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20

art. 32 cpv. 7 LPAc

Deroghe

I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori:

a.

se la portata Q347 del corso d’acqua è inferiore a 50 l/s, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d’acqua che si trovi a un’altitudine superiore a 1700 m o di un corso d’acqua non piscicolo che si trovi a un’altitudine compresa tra 1500 e 1700 m;

b.

nel caso di prelievi da acque non piscicole, fino ad un deflusso residuale corrispondente al 35 per cento della portata Q347;

bbis.

in tratti di corsi d’acqua con un esiguo potenziale ecologico, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo, purché le funzioni naturali del corso d’acqua non siano sensibilmente pregiudicate

c.

nell’ambito di una pianificazione per la protezione e l’utilizzazione del territorio di una regione limitata e topograficamente coerente, a condizione di una corrispettiva compensazione con provvedimenti adeguati, come la rinuncia ad un altro prelievo d’acqua nella stessa regione. La pianificazione surriferita dev’essere sottoposta al Consiglio federale per approvazione;

d.

in casi di emergenza, per prelievi limitati nel tempo e destinati in particolare all’approvvigionamento con acqua potabile, allo spegnimento di incendi o all’irrigazione agricola.

stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905

1 sentenza relativa all’art. 32 cpv. 7 LPAc

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