Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20
art. 33 cpv. 3 lett. e LPAc
Aumento dei deflussi residuali minimi
1 L’autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l’entità del prelievo d’acqua previsto.
2 Sono interessi a favore del prelievo d’acqua segnatamente:
- a.
gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire;
- b.
gli interessi economici della regione di provenienza dell’acqua;
- c.
gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo;
- d.
l’approvvigionamento energetico, se esige un prelievo.
3 Sono interessi contro il prelievo d’acqua segnatamente:
- a.
l’importanza dell’acqua in quanto elemento del paesaggio;
- b.
l’importanza dell’acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci;
- c.
la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell’acqua;
- d.
la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l’uso locale e una vegetazione consona al luogo;
- e.
la preservazione dell’irrigazione agricola.
4 Chi intende prelevare acqua da un corso d’acqua deve presentare all’autorità un rapporto su:
- a.
le conseguenze di prelievi d’acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo;
- b.
i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905