Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 330 cpv. 1 CPP

Preparazione del dibattimento

1 Se si deve entrare nel merito dell’accusa, chi dirige il procedimento prende senza indugio le disposizioni necessarie per il dibattimento.

2 In caso di autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento fa circolare gli atti.

3 Chi dirige il procedimento informa la vittima sui suoi diritti, sempre che non lo abbiano già fatto le autorità di perseguimento penale; l’articolo 305 è applicabile per analogia.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

2 sentenze relative all’art. 330 cpv. 1 CPP

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