Legge sulle dogane · SR 631.0
art. 34 cpv. 1 LD
Rettifica o ritiro della dichiarazione doganale
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichiarazione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l’ufficio doganale:
- a.
non ha constatato l’inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale o nei documenti di scorta; oppure
- b.
non ha ordinato la visita della merce.
2 Per la merce che non è più sotto la custodia dell’UDSC, il Consiglio federale può prevedere un breve termine per rettificare la dichiarazione doganale accettata.
3 Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell’UDSC, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può presentare all’ufficio doganale una domanda di modifica dell’imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata.
4 L’ufficio doganale accoglie la domanda se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione prova che:
- a.
la merce è stata erroneamente dichiarata per il regime doganale indicato nella dichiarazione doganale; oppure
- b.
le condizioni necessarie per la nuova imposizione richiesta erano già adempite al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e nel frattempo la merce non è stata modificata.
stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485