Legge sulle dogane · SR 631.0

art. 34 cpv. 1 LD

Rettifica o ritiro della dichiarazione doganale

1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichiarazione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l’ufficio doganale:

a.

non ha constatato l’inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale o nei documenti di scorta; oppure

b.

non ha ordinato la visita della merce.

2 Per la merce che non è più sotto la custodia dell’UDSC, il Consiglio federale può prevedere un breve termine per rettificare la dichiarazione doganale accettata.

3 Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell’UDSC, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può presentare all’ufficio doganale una domanda di modifica dell’imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata.

4 L’ufficio doganale accoglie la domanda se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione prova che:

a.

la merce è stata erroneamente dichiarata per il regime doganale indicato nella dichiarazione doganale; oppure

b.

le condizioni necessarie per la nuova imposizione richiesta erano già adempite al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e nel frattempo la merce non è stata modificata.

stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485

3 sentenze relative all’art. 34 cpv. 1 LD

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