Legge federale sulle banche e le casse di risparmio · SR 952.0
art. 35 cpv. 2 LBCR
Assemblea dei creditori e comitato dei creditori
1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:
- a.
di indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
- b.
di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.
2 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 35 vLBCR (fino al 1971) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 10 331
1 Qualora, durante la moratoria, un risanamento stragiudiziale risulti attuabile, il giudice può, eccezionalmente, prorogare di sei mesi la moratoria.
2 Ove, al contrario, risulti, durante la moratoria, che la banca è oberata o che allo spirare della moratoria essa non sarà in grado di soddisfare alla scadenza i propri impegni o di attuare un risanamento stragiudiziale, il giudice incarica il commissario di chiedere al giudice competente l'immediata dichiarazione di fallimento, salvo che la banca presenti una domanda di concordato. Non è ammesso il differimento della dichiarazione di fallimento, previsto negli art. 657 e 704 del Codice delle obbligazioni .
3 Nel caso di fallimento, il commissario esercita le funzioni attribuite all'amministrazione del fallimento; nel caso di concordato, egli ne è il commissario.