Legge federale sulle banche e le casse di risparmio · SR 952.0

art. 35 cpv. 2 LBCR

Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

a.

di indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;

b.

di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.

2 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 35 vLBCR (fino al 1971) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 10 331

1 Qualora, durante la moratoria, un risanamento stragiudiziale risulti attuabile, il giudice può, eccezionalmente, prorogare di sei mesi la moratoria.

2 Ove, al contrario, risulti, durante la moratoria, che la banca è oberata o che allo spirare della moratoria essa non sarà in grado di soddisfare alla scadenza i propri impegni o di attuare un risanamento stragiudiziale, il giudice incarica il commissario di chiedere al giudice competente l'immediata dichiarazione di fallimento, salvo che la banca presenti una domanda di concordato. Non è ammesso il differimento della dichiarazione di fallimento, previsto negli art. 657 e 704 del Codice delle obbligazioni .

3 Nel caso di fallimento, il commissario esercita le funzioni attribuite all'amministrazione del fallimento; nel caso di concordato, egli ne è il commissario.

1 sentenza relativa all’art. 35 cpv. 2 LBCR

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  1. DTF 117 III 8318.12.1991Moratoria bancaria ai sensi dell'art. 29 della Legge federale su le banche e le casse di risparmio. 1. Competenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale per giudicare la decisione del giudice della moratoria; cognizione (consid. 1). 2. Legittimazio