Legge sulle telecomunicazioni · SR 784.10

art. 35 cpv. 3 LTC

Utilizzazione di aree d’uso comune

1 Il proprietario di un’area d’uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l’esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l’uso comune.

2 I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l’utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario. Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.

4 L’autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l’utilizzazione di un’area d’uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.

stato al 1 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 III 1297

1 sentenza relativa all’art. 35 cpv. 3 LTC

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  1. 9C_714/202225.01.2024Tassa di concessione · Uso speciale · Principio della copertura dei costi