Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101
art. 36 cpv. 1 OAVS
Conteggio e compensazione
1 I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
2 I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.
3 Il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.
4 La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 36 vOAVS (fino al 1951) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 8 493
Riscossione delle quote di intermediari e di lavoratori a domicilio appartenenti a determinati rami Professionali
I mediatori di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori dell'industria dei ricami, nonché i lavoratori a domicilio che hanno alle loro dipendenze personale ausiliare, estraneo alla famiglia, rimunerato integralmente ed occupato regolarmente in determinati rami professionali designati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, d'accordo con gli interessati, devono pagare direttamente alla cassa di compensazione competente le quote degli impiegati od operai e quelle di datore di lavoro sui salari loro versati dal datore di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare loro le quote di datore di lavoro sul totale dei salari pagati.