Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20

art. 36 cpv. 6 LPAc

Controllo della portata di dotazione

1 Chi procede a prelievi d’acqua deve provare all’autorità, mediante misurazioni, il rispetto della portata di dotazione. Se il costo delle misurazioni non può essergli ragionevolmente imposto, può fornire la prova con il calcolo del bilancio idrico.

2 Se fornisce la prova che il deflusso effettivo è temporaneamente inferiore alla portata di dotazione fissata, deve restituire, durante tale periodo, solo una quantità d’acqua pari al deflusso effettivo.

stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905

1 sentenza relativa all’art. 36 cpv. 6 LPAc

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. DTF 105 Ib 26224.01.1979Protezione delle acque; evento dannoso cagionato utilizzando un veicolo a motore; attuazione surrogatoria anticipata di provvedimenti di prevenzione e risanamento. Campo d'applicazione degli art. 8 e 36 LCIA e portata della clausola esclusiva di cui all' art. 36 cpv. 6 LCIA .