Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20
art. 37 cpv. 1 LPAc
Interventi nelle acque superficiali
1 Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se:
- a.
lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1−3 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua);
- b.
è necessario per la navigabilità o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche;
- c.
è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure
- d.
in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette.
2 Gli interventi sui corsi d’acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale.
3 Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da:
- a.
offrire un biotopo a una fauna e a una flora diversificate;
- b.
conservare per quanto possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee;
- c.
permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo.
4 Nelle zone edificate, l’autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.
5 I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali, nonché al ripristino e al rafforzamento, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905