Codice civile svizzero · SR 210

art. 386 cpv. 2 CC

C. Protezione della personalità

1 L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.

2 Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.

3 La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 386 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

II. Misure preventive

1 Quando già prima della nomina occorra provvedere a qualche interesse di tutela, l'autorità tutoria prende d'officio le necessarie misure.

2 In ispecie essa può, già prima dell'interdizione, sospendere provvisoriamente l'esercizio dei diritti civili e nominare all'interdicendo un rappresentante.

3 Tale provvedimento sarà pubblicato.

12 sentenze relative all’art. 386 cpv. 2 CC

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