Codice civile svizzero · SR 210
art. 386 cpv. 2 CC
C. Protezione della personalità
1 L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.
2 Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.
3 La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 386 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
II. Misure preventive
1 Quando già prima della nomina occorra provvedere a qualche interesse di tutela, l'autorità tutoria prende d'officio le necessarie misure.
2 In ispecie essa può, già prima dell'interdizione, sospendere provvisoriamente l'esercizio dei diritti civili e nominare all'interdicendo un rappresentante.
3 Tale provvedimento sarà pubblicato.