Legge federale sulla radiotelevisione · SR 784.40
art. 40 cpv. 3 LRTV
Partecipazione al canone
1 Le concessioni con partecipazione al canone secondo l’articolo 68a capoverso 1 lettera b danno diritto al 4–6 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Il Consiglio federale determina:
- a.
al momento di stabilire l’importo del canone, le quote attribuite rispettivamente alla radio e alla televisione, tenendo conto del fabbisogno necessario all’adempimento dei mandati di prestazioni conformemente all’articolo 38 capoverso 1; e
- b.
la percentuale massima che questa quota deve rappresentare rispetto alle spese d’esercizio delle singole emittenti.
2 Il DATEC stabilisce la quota dei proventi del canone attribuita a ogni concessionario per un periodo determinato. A tale scopo, tiene conto dell’ampiezza e del potenziale economico della zona di copertura nonché dell’investimento, spese di diffusione incluse, necessario al concessionario per adempiere il mandato di prestazioni.
3 Sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.
stato al 1 ottobre 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2003 1399