Codice civile svizzero · SR 210
art. 401 cpv. 2 CC
II. Desideri dell’interessato o delle persone a lui vicine
1 Quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela.
2 Per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato.
3 Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 401 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
1. Obbligo
1 Il denaro contante, di cui il tutore non avesse bisogno per il tutelato, dev'essere sollecitamente collocato ad interesse presso una cassa a ciò specialmente designata dall'autorità tutoria, o da un regolamento cantonale, oppure in titoli approvati da essa autorità previo esame della loro sicurezza.
2 Quando il tutore ritardi per oltre un mese l'impiego del denaro, gli interessi decorrono a suo carico.