Codice civile svizzero · SR 210
art. 413 cpv. 3 CC
G. Obbligo di diligenza e di discrezione
1 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
2 Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.
3 I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 413 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
I. Obbligo di amministrare e tenere i conti
1 Il tutore deve amministrare diligentemente la sostanza del tutelato.
2 Egli deve tenere la contabilità dell'amministrazione e rendere conto all'autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni.
3 Il tutelato che ha compito gli anni sedici dev'essere presente, ove sia possibile, alla resa dei conti.