Codice civile svizzero · SR 210

art. 413 cpv. 3 CC

G. Obbligo di diligenza e di discrezione

1 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

2 Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.

3 I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 413 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

I. Obbligo di amministrare e tenere i conti

1 Il tutore deve amministrare diligentemente la sostanza del tutelato.

2 Egli deve tenere la contabilità dell'amministrazione e rendere conto all'autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni.

3 Il tutelato che ha compito gli anni sedici dev'essere presente, ove sia possibile, alla resa dei conti.

1 sentenza relativa all’art. 413 cpv. 3 CC

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  1. 5A_408/200921.10.2009Diritto a un tribunale indipendente e imparziale · Divieto di arbitrio · Protezione dell'autorità tutelare