Legge sul Tribunale federale · SR 173.110

art. 42 cpv. 1, 2 LTF

Atti scritti

1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.

1bis Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all’autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.

2 Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l’atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.

3 Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l’atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.

4 In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l’atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:

a.

il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati;

b.

le modalità di trasmissione;

c.

le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

5 Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l’atto scritto non sarà preso in considerazione.

6 Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.

7 Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.

stato al 1 aprile 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2001 3764

1 sentenza relativa all’art. 42 cpv. 1, 2 LTF

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