Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 422 cpv. 4 CPP

Definizione

1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.

2 Sono ritenute disborsi in particolare le spese per:

a.

la difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio;

b.

le traduzioni;

c.

le perizie;

d.

la cooperazione di altre autorità;

e.

la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 422 cpv. 4 CPP

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