Legge sull'asilo · SR 142.31
art. 43 cpv. 3 LAsi
Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa
1 Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa.
1bis Le ulteriori condizioni d’ammissione per esercitare un’attività lucrativa sono rette dalla LStrI.
2 L’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d’asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d’impugnazione straordinario e l’esecuzione dell’allontanamento è stata sospesa. Se la SEM prolunga il termine di partenza nell’ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un’attività lucrativa. Durante una procedura di cui all’articolo 111c non sono rilasciate autorizzazioni d’esercitare un’attività lucrativa.
3 D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, il DFGP può autorizzare i Cantoni a prorogare l’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa per determinate categorie di persone oltre lo scadere del termine di partenza, sempre che circostanze speciali lo giustifichino. Questa disposizione si applica per analogia anche alla procedura d’asilo di cui all’articolo 111c.
3bis Per determinati gruppi di richiedenti, il Consiglio federale può emanare un divieto temporaneo di lavoro.
4 I richiedenti autorizzati a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o che partecipano a programmi d’occupazione non sottostanno al divieto di lavorare.
stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1