Codice civile svizzero · SR 210

art. 437 cpv. 2 CC

V. Diritto cantonale

1 I Cantoni disciplinano l’assistenza e le cure successive al ricovero.

2 Possono prevedere misure ambulatoriali.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 437 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

4. Prodigalità alcoolismo. scostumatezza e cattiva amministrazione

La revoca della tutela pronunciata per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione, può essere domandata dal tutelato solo quando da almeno un anno egli non abbia dato motivo di lagnanza in relazione alla causa per cui fu interdetto.

6 sentenze relative all’art. 437 cpv. 2 CC

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. 5A_361/202002.09.2020Provvedimento ambulatoriale dopo collocamento a scopo di assistenza · Lesione dei diritti fondamentali e proporzionalità · Diritto a un'udienza pubblica
  2. 5A_662/201925.09.2019Collocamento a scopo assistenziale · Misura ambulatoriale · Consultazione degli atti
  3. DTF 142 III 79527.10.2016Decisione di ultima istanza cantonale concernente misure di diritto cantonale ( art. 437 cpv. 2 CC ); rimedio giuridico. Il rimedio giuridico esperibile al Tribunale federale è il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) (consid. 2).
  4. 5A_386/201627.10.2016Ricorso in materia civile · Protezione degli adulti · Arbitrio
  5. 5A_356/201608.06.2016Provvedimento ambulatoriale dopo collocamento a scopo di assistenza · Trattamento coatto · Libertà personale
  6. 5A_666/201307.10.2013Trattamento ambulatoriale coatto · Assistenza successiva · Collocamento a scopo assistenziale