Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 440 cpv. 3 CPP
Carcerazione di sicurezza
1 L’autorità d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura, se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 439 capoverso 3.
2 Entro cinque giorni dall’incarcerazione, l’autorità d’esecuzione sottopone il caso:
- a.
al giudice che ha pronunciato la pena o misura da eseguire;
- b.
al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del pubblico ministero che ha emesso il decreto d’accusa.
3 Il giudice decide se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura.
4 Per le domande di scarcerazione è competente il giudice che ha ordinato la carcerazione di sicurezza.
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