Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 440 cpv. 3 CPP

Carcerazione di sicurezza

1 L’autorità d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura, se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 439 capoverso 3.

2 Entro cinque giorni dall’incarcerazione, l’autorità d’esecuzione sottopone il caso:

a.

al giudice che ha pronunciato la pena o misura da eseguire;

b.

al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del pubblico ministero che ha emesso il decreto d’accusa.

3 Il giudice decide se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura.

4 Per le domande di scarcerazione è competente il giudice che ha ordinato la carcerazione di sicurezza.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 440 cpv. 3 CPP

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  1. 6B_1055/201518.11.2015Carcerazione di sicurezza · Domanda di scarcerazione