Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) · SR 0.275.12

Art. 46 Nr. 2 aLugÜ

1. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 43 o dell’articolo 44 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato d’origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l’impugnazione non è scaduto; in quest’ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato d’origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del paragrafo 1.

3. Il giudice può inoltre subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

stato al 8 aprile 2016 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2009 1435

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