Legge federale sulle banche e le casse di risparmio · SR 952.0

art. 5 num. 1 LB

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 5 vLBCR (fino al 1971) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 10 331

1 Le banche hanno l'obbligo di devolvere almeno un ventesimo del loro utile netto a un fondo di riserva destinato a sopperire alle perdite e di eseguire degli ammortamenti. I versamenti al fondo di riserva devono continuare fino a che esso abbia raggiunto un quinto del capitale sociale o, trattandosi di banche senza capitale proprio versato, un ventesimo dei capitali affidati ad esse da terzi.

2 Questo articolo non si applica nè alle banche cantonali nè ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.

1 sentenza relativa all’art. 5 num. 1 LB

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  1. DTF 86 I 21906.07.1960Tassa cantonale di bollo sui contratti. Divieto di doppia imposizione. 1. La tassa ticinese sul bollo costituisce un'imposta a cui si applica il divieto di doppia imposizione nel senso dell' art. 46 cp . 2 CF (consid. a). 2. Può il Cantone, nel cui territorio è avvenuta la docume