Legge federale sulle banche e le casse di risparmio · SR 952.0
art. 5 num. 1 LB
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 5 vLBCR (fino al 1971) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 10 331
1 Le banche hanno l'obbligo di devolvere almeno un ventesimo del loro utile netto a un fondo di riserva destinato a sopperire alle perdite e di eseguire degli ammortamenti. I versamenti al fondo di riserva devono continuare fino a che esso abbia raggiunto un quinto del capitale sociale o, trattandosi di banche senza capitale proprio versato, un ventesimo dei capitali affidati ad esse da terzi.
2 Questo articolo non si applica nè alle banche cantonali nè ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.