Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20

art. 50 cpv. 3 LPAc

Informazione e consulenza

1 La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste; in particolare:

a.

pubblicano i rilevamenti sull’esito delle misure attuate in virtù della presente legge;

b.

sentiti gli interessati, possono pubblicare i risultati dei rilevamenti e dei controlli sulle acque private e pubbliche (art. 52), per quanto tali informazioni siano di interesse generale.

2 Sono fatti salvi gli interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.

3 I servizi di protezione delle acque prestano consulenza alle autorità e ai privati. Raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.

stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905

1 sentenza relativa all’art. 50 cpv. 3 LPAc

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  1. DTF 120 Ib 23324.08.1994Concessione per l'utilizzazione d'acqua; prelievi di acqua per l'irrigazione agricola, mantenimento di adeguati deflussi residuali. Ogni prelievo di acqua necessita la presentazione di un rapporto secondo l' art. 33 cpv. 4 LPAc . Tuttavia, nell'ambito di un p