Codice civile svizzero · SR 210

art. 507 CC

b. Documentazione

1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.

2 In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un’autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.

3 Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

6 sentenze relative all’art. 507 CC

le più recenti prima · 8 inclusi capoversi e lettere

Apri nella ricerca
  1. DTF 143 III 64011.12.2017Confezione di un testamento orale, validità, indicazione della data e del luogo. La lettura di una proposta di testamento da parte di uno dei testimoni al testatore non costituisce un vizio nel processo di confezione del testamento orale se il testatore
  2. DTF 65 II 4931.03.1939Te8talJnento orale, art. 506 e 507 CC. II deposito delle dichiarazioni del testatore e tempestivo se e fatto entro un termine che, secondo le circostanze, appare ragionevole. Un deposito effettuato nel pomeriggio del giorno successivo alle dichiarazioni del testatore può essere
  3. DTF 50 II 4606.03.1924Testament oral: Responsabilité du notaire qui, consulté sur les formalités à remplir, omet d'indiquer que le testament doit être déposé «sans délai» J) par les témoins.
  4. DTF 48 II 3122.03.1922Chi invoca un testamento orale deve dimostrare che il testatore non era in istato di ricorrere alle forme ordinarie, vale a dire al testamento pubblico od all'olografo. La consegna dell'atto alla posta all'indirizzo del magistrato (Pretore), non soddisfa all'art. 507 ces, secondo
  5. DTF 45 II 52704.12.1919T e s t am e n tor a 1. L'inobservation d'une seule des prescriptions de forme prévues aux art. 506 et 507 CC suffit en principe à rendre le testament nul et de nul effet. Les opérations confiées aux témoins doivent se succéder sans solution de continuité, à moins d'impossibilité
  6. DTF 45 II 36724.06.1919~iÜ1i.dliches Testament nach Art. 506 u. 507 ZGB. «Erklärung, der Zeugen gegenüber der Gerichtsbehörde über die bei der Errichtung «obwaltenden besonderen Umstände». *. Notwendiger Inhalt.