Codice civile svizzero · SR 210
art. 54 cpv. 2 CC
I. Condizioni
Le persone giuridiche hanno l’esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗