Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20

art. 58 cpv. 1 LPAc

Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni procedono agli altri rilevamenti necessari per l’esecuzione della presente legge. Ne comunicano i risultati ai servizi federali competenti.

2 I Cantoni compilano un inventario degli impianti adibiti all’approvvigionamento idrico e delle falde freatiche del loro territorio. L’inventario è pubblico, a meno che gli interessi della difesa integrata non impongano il segreto.

stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905

1 sentenza relativa all’art. 58 cpv. 1 LPAc

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. DTF 120 Ib 23324.08.1994Concessione per l'utilizzazione d'acqua; prelievi di acqua per l'irrigazione agricola, mantenimento di adeguati deflussi residuali. Ogni prelievo di acqua necessita la presentazione di un rapporto secondo l' art. 33 cpv. 4 LPAc . Tuttavia, nell'ambito di un p