Codice civile svizzero · SR 210
art. 6 cpv. 2 CC
II. Diritto pubblico cantonale
1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
2 I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗