Codice civile svizzero · SR 210

art. 6 cpv. 2 CC

II. Diritto pubblico cantonale

1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.

2 I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.

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1 sentenza relativa all’art. 6 cpv. 2 CC

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  1. DTF 85 I 1721.01.1959Forza derogatoria del diritto federale. E contraria al diritto federale una norma cantonale relativa al contratto di risparmio o di pagamento anticipato, secondo la quale la conclusione del contratto è sottoposta a un'autorizzazione ufficiale che è concessa soltanto se il contrat