Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101

art. 61 cpv. 1 OAVS

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Versioni precedenti · 1
art. 61 vOAVS (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 8 493

Sostanza determinante

1 Per il computo della sostanza, è determinante, di regola, la sostanza mobile ed immobile esistente al 1° gennaio dell'anno per il quale è domandato il versamento di una rendita ; essa è valutata secondo i criteri applicati in materia di imposta per la difesa nazionale, dedotti i debiti accertati ed eccettuate le suppellettili domestiche che servono ai bisogni correnti.

2 La sostanza immobile, dedotti i debiti ipotecari, è computata in ragione della metà.

3 Di regola, gli elementi della sostanza su cui è costituito un usufrutto non sono computati nè al proprietario, nè all'usufruttuario.

4 Sino a che la vedova non abbia scelto la porzione ereditaria della successione del marito defunto, un quarto della successione è computato alla vedova come sostanza e gli altri tre quarti, in parti uguali, ai figli.

5 Sono pure da computare gli elementi della sostanza che il richiedente ha alienato esclusivamente per ottenere la rendita.

1 sentenza relativa all’art. 61 cpv. 1 OAVS

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  1. DTF 113 V 19012.08.1987Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, art. 17 OPC: Valutazione di immobili alienati. - La determinazione del rapporto tra prestazione e controprestazione nell'alienazione di un immobile deve essere basata sulla valutazione della sostanza secondo l'art. 17 OPC; una differenza del 20% tra la